consid. 3.1 con riferimenti). c) Ciò premesso, nella fattispecie, per tacere del fatto che tra i vari solleciti di pagamento (16 dicembre 1999, 16 e 20 gennaio 2000, doc. B–D) e la notifica del precetto esecutivo (13 maggio 2011, doc. H) è passato un lungo periodo (sulle conseguenze: donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, pag. 503 n. 1047), dopo avere interposto opposizione al citato precetto esecutivo la convenuta non doveva adoperarsi affinché l'autorità potesse notificarle degli atti giudiziari, quale la citazione all'udienza di conciliazione che ha dato avvio alla procedura esecutiva (cfr.