Essa si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC) oppure, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Quest'ultima disposizione si applica anche qualora il destinatario chieda all'ufficio postale di trattenere gli invii a un indirizzo di fermo posta, vale quindi ove il destinatario dovesse attendersi con una certa verosimiglianza a ricevere un atto giudiziario, ciò che è il caso quando tra le parti è già pendente una lite (DTF 130 III 399 consid. 1.2.3; Bornatico in: