All'udienza di conciliazione del 18 aprile 2012 l'attrice ha confermato le sue domande mentre la convenuta non è comparsa, non avendo ritirato la relativa citazione. C. Statuendo l'8 maggio 2012 il Giudice di pace, ritenendo la causa “chiara e matura per la decisione” e in assenza di una qualsiasi contestazione, ha accolto l'istanza e ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 543.40 oltre interessi del 15% dall'11 febbraio 2000 rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno. D. Con reclamo 5 giugno 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento.