{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-09-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-30_2012-09-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112414&nX40_KEY=4921770&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "62d31acfaef94fb99dd8a7770a3db7ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.09.2012 16.2012.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di carta di credito - diritto di essere sentito - mancato ritiro citazione per assenza all'estero - notifica raccomandata - destinatario deve aspettarsi la notifica - notifica PE non  basta - nuova citazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:39:30", "Checksum": "2777c7a92491623a2efd4a319cf7bb8d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.09.2012 16.2012.30\nRegesto:\nContratto di carta di credito - diritto di essere sentito - mancato ritiro citazione per assenza all'estero - notifica raccomandata - destinatario deve aspettarsi la notifica - notifica PE non  basta - nuova citazione\n\n\na) La notificazione di una citazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC) oppure, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Quest'ultima disposizione si applica anche qualora il destinatario chieda all'ufficio postale di trattenere gli invii a un indirizzo di fermo posta, vale quindi ove il destinatario dovesse attendersi con una certa verosimiglianza a ricevere un atto giudiziario, ciò che è il caso quando tra le parti è già pendente una lite (DTF 130 III 399 consid. 1.2.3; Bornatico in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 18 ad art. 138; Staehelin in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2010, n. 9 ad art. 138).\nb) In concreto, è vero che nei suoi solleciti di pagamento l'attrice ha sempre preavvisato una possibile azione giudiziaria nel caso di mancato pagamento del suo credito. Sennonché nell'ambito del diritto esecutivo il Tribunale federale ha stabilito che il processo giudiziario di rigetto dell'opposizione conseguente all'opposizione da parte del debitore al precetto esecutivo fattogli notificare dal creditore, costituisce un nuovo procedimento, motivo per cui lo stesso debitore non deve necessariamente mettere in conto un'istanza di rigetto dell'opposizione – e quindi la citazione per la relativa udienza di contraddittorio – per la sola opposizione al precetto esecutivo (DTF 138 III 228, consid. 3.1 con riferimenti).\nc) Ciò premesso, nella fattispecie, per tacere del fatto che tra i vari solleciti di pagamento (16 dicembre 1999, 16 e 20 gennaio 2000, doc. B–D) e la notifica del precetto esecutivo (13 maggio 2011, doc. H) è passato un lungo periodo (sulle conseguenze: donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, pag. 503 n. 1047), dopo avere interposto opposizione al citato precetto esecutivo la convenuta non doveva adoperarsi affinché l'autorità potesse notificarle degli atti giudiziari, quale la citazione all'udienza di conciliazione che ha dato avvio alla procedura esecutiva (cfr. Bohnet, Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 28 ad art. 138). Ne discende che la finzione di notifica dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non può essere opposta alla convenuta, il cui diritto di essere sentita (art. 53 CPC) deve essere tutelato. La decisione impugnata va dunque annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace di Lugano affinché proceda a una nuova citazione per l'udienza di conciliazione (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC).\n4. In considerazione dei motivi di annullamento del giudizio impugnato si prescinde dal prelievo di spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre la resistente rifonderà alla reclamante, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest affinché proceda nel senso dei considerandi.\n2. Non si prelevano spese giudiziarie. CO 1 verserà alla reclamante fr. 300.– per ripetibili.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n– ; – .\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}