{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-09-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-30_2012-09-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112414&nX40_KEY=4921770&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "62d31acfaef94fb99dd8a7770a3db7ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.09.2012 16.2012.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di carta di credito - diritto di essere sentito - mancato ritiro citazione per assenza all'estero - notifica raccomandata - destinatario deve aspettarsi la notifica - notifica PE non  basta - nuova citazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:39:30", "Checksum": "2777c7a92491623a2efd4a319cf7bb8d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.09.2012 16.2012.30\nRegesto:\nContratto di carta di credito - diritto di essere sentito - mancato ritiro citazione per assenza all'estero - notifica raccomandata - destinatario deve aspettarsi la notifica - notifica PE non  basta - nuova citazione\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 5 giugno 2012 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa l'8 maggio 2012 dal Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa n. 11/A/12/Co (contratto di carta di credito) promossa con istanza 25 gennaio 2012 dalla |\n|\n|\n|\nCO 1 ;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 14 giugno 1999 RE 1 ha chiesto alla CO 1 il rilascio di una __________ sottoscrivendo il relativo formulario, richiesta accolta con conseguente emissione della carta di credito __________. Dall'utilizzo di questa carta di credito è risultato uno scoperto di fr. 543.40 oltre interessi, il cui pagamento è stato sollecitato senza esito tra dicembre 1999 e gennaio 2000. Il 1° marzo 2000 l'istituto bancario ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Locarno, che però non è potuto essere notificato l'escussa essendo irreperibile al suo domicilio di __________. Il 13 maggio 2011 CO 1 ha nuovamente fatto notificare a RE 1 un nuovo precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Locarno per l'incasso di fr. 543.40 oltre interessi, al quale l'escussa ha interposto opposizione.\nB. Il 25 gennaio 2012 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano ovest chiedendo di convocare le parti a un tentativo di conciliazione e di decidere, nel caso di mancata conciliazione, la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 543.40 oltre interessi del 15% dall'11 febbraio 2000 così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza di conciliazione del 18 aprile 2012 l'attrice ha confermato le sue domande mentre la convenuta non è comparsa, non avendo ritirato la relativa citazione.\nC. Statuendo l'8 maggio 2012 il Giudice di pace, ritenendo la causa “chiara e matura per la decisione” e in assenza di una qualsiasi contestazione, ha accolto l'istanza e ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 543.40 oltre interessi del 15% dall'11 febbraio 2000 rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno.\nD. Con reclamo 5 giugno 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentita non avendo potuto partecipare all'udienza di conciliazione, la raccomandata contenente la relativa citazione essendo ritornata al mittente a causa della sua assenza all'estero durante la quale la stessa non si attendeva alla notifica di nessun atto giudiziario. Nelle sue osservazioni del 9 luglio 2012 l'attrice propone il rigetto del reclamo. Nei successivi scritti 11 e 26 luglio 2012 le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive allegazioni e contestazioni.\nConsiderando\nin diritto: 1. La documentazione prodotta con le osservazioni al reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).\n3. La reclamante si duole della lesione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare all'udienza di conciliazione, la relativa citazione del 7 marzo 2012, spedita mediante invio raccomandato n. 98.00.__________, essendole stata notificata durante un periodo di assenza all'estero durante il quale non ha potuto ritirare la raccomandata che di conseguenza, scaduto il periodo di giacenza, è stata ritornata alla Giudicatura di pace."}