Ancorché non contestata, l'applicazione del diritto da parte del Pretore non è errata. Premesso che la parte che si rifiuti di esprimere nella forma giuridica un accordo precedentemente concluso si rende responsabile dei danni che ne derivano all’altra parte per quanto li potesse prevedere (Bucher in: Basler Kommentar, 4ª edizione, n. 83 ad art. 1 CO), le pretese fondate sulla responsabilità precontrattuale soggiacciono alla prescrizione annuale dell'art. 60 CO e non a quella decennale dell'art. 127 CO (DTF 134 III 395 consid. 4.3.2 con riferimenti). Ne discende che il reclamo, infondato, deve essere respinto. 5. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv.