In circostanze del genere, la conclusione del primo giudice, secondo cui le trattative tra le parti non erano sfociate in un impegno definitivo comprendente tutti i punti essenziali del contratto di servitù, non può essere considerata errata. 4. Esclusa una responsabilità per inadempienza contrattuale, il Pretore ha ritenuto semmai si potesse ipotizzare una responsabilità precontrattuale per culpa in contrahendo, la quale però si era prescritta per la decorrenza del termine annuale previsto dall'art. 60 CO. Ancorché non contestata, l'applicazione del diritto da parte del Pretore non è errata.