Per di più, le uniche prese di posizione del convenuto riguardavano il rifiuto delle proposte di convenzione dell'attore (cfr. doc. N e P), opposizione poi espressamente formalizzata il 23 dicembre 2005 (doc U). In circostanze del genere, la conclusione del primo giudice, secondo cui le trattative tra le parti non erano sfociate in un impegno definitivo comprendente tutti i punti essenziali del contratto di servitù, non può essere considerata errata. 4.