E, G, e I), quest'ultimo non ha mai manifestato chiaramente il proprio assenso, né constano accordi in merito al tracciato della condotta e al relativo indennizzo. Lo stesso attore, per altro, aveva condizionato l'allacciamento della canalizzazione del convenuto all'iscrizione di una servitù “che regola obblighi e diritti delle parti” (doc. E) tant'è che in assenza della stipulazione di un contratto scritto di servitù scritto, egli stesso riteneva nullo l'accordo preliminare del 13 gennaio 2002 (doc. M). Per di più, le uniche prese di posizione del convenuto riguardavano il rifiuto delle proposte di convenzione dell'attore (cfr.