RE 1 contesta l'applicazione del diritto da parte del primo giudice, ovvero la qualifica giuridica dallo stesso attribuita alle trattative intercorse tra le parti e non ritenute di natura contrattuale bensì precontrattuale, con conseguente applicazione di un termine di prescrizione annuale anziché quello decennale valido per le azioni contrattuali. a) Per quanto attiene ai fatti, il primo giudice ha accertato che nel 2001/2002 le parti avevano bensì raggiunto un “consenso di principio” contenuto nello scritto 13 gennaio 2002 inviato al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato e sottoscritto da entrambe, circa il passaggio della canalizzazione del convenuto sul fondo dell'attore (cfr.