All'udienza del 23 novembre 2010, limitata alla discussione sull'eccezione, le parti hanno ribadito le loro posizioni. C. Statuendo il 10 dicembre 2011 il Pretore, esclusa una responsabilità per inadempienza contrattuale da parte del convenuto non avendo l'attore provato il perfezionamento di un accordo tra le parti, ha accertato l'intervenuta prescrizione di un'eventuale pretesa di risarcimento per una responsabilità precontrattuale del medesimo. Egli ha così respinto la petizione ponendo le spese, con un tassa di giustizia di fr. 500.–, a carico dell'attore, tenuto a rifondere al convenuto fr. 600.– per ripetibili.