RE 1, secondo cui la sottoscrizione di un accordo scritto era una pura formalità, ha chiesto a CO 1 il rimborso delle spese sostenute in vista della promessa sottoscrizione del contratto di servitù, ovvero fr. 8874.05 per l'allestimento degli studi di fattibilità e le misurazioni, per le spese legali oltre a un'indennità per inadempienza contrattuale. Viste le resistenze di CO 1, RE 1 gli ha fatto notificare il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano, al quale l'escusso ha interposto opposizione. B. Con petizione 26 agosto 2010 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr.