{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-10-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-2_2012-10-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113249&nX40_KEY=4711120&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "20d282b5cb04390a0ef0063376288736"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.2012.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 30.10.2012 16.2012.2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Risarcimento danni - spese sostenute in vista del perfezionamento di un contratto di servitù - responsabilità contrattuale o per culpa in contrahendo - prescrizione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:21:56", "Checksum": "ab0c92f06f7a96629b373fa893a5a907", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 30.10.2012 16.2012.2\nRegesto:\nRisarcimento danni - spese sostenute in vista del perfezionamento di un contratto di servitù - responsabilità contrattuale o per culpa in contrahendo - prescrizione\n\n\nb) Per l'art. 1 CO un contratto si perfeziona quando le parti manifestano concordemente, in modo espresso o tacito, la loro reciproca volontà su tutti i punti essenziali del contratto (art. 2 CO; Tercier/Favre in: Les contrats spéciaux, 4ª edizione, n. 8 pag. 2). In caso di contestazione, la parte che si prevale dell'esistenza di un contratto deve fornire elementi suscettibili di convincere il giudice della veridicità delle sue allegazioni (art. 8 CC). Sebbene non sia richiesta una certezza assoluta, non devono di regola più permanere seri dubbi residui o i dubbi rimanenti devono, quantomeno, sembrare di lieve entità (DTF 130 III 321 consid. 3.2).\nc) In concreto, è vero che dallo scritto 13 gennaio 2002 allestito da CO 1 all'indirizzo del Consiglio di Stato, si evince che la sottoscrizione dell'accordo da parte dell'attore “è da considerarsi quale prova dell'avvenuto accordo” (doc. A), ciò che costituisce un chiaro indizio a favore dell'esistenza di un legame contrattuale. Resta il fatto che dal tenore di tale scritto tutto si ignora dell'accordo raggiunto tra le parti, né esso si desume da altri documenti delle parti. Al contrario, dagli atti risulta che al momento dell'allestimento dello scritto in questione vi erano ancora parecchie e non secondarie questioni da risolvere tra le parti. Intanto, a fronte delle varie iniziative dell'attore per formalizzare un contratto di servitù con il convenuto in vista del passaggio della sua canalizzazione sul suo fondo (cfr. doc. E, G, e I), quest'ultimo non ha mai manifestato chiaramente il proprio assenso, né constano accordi in merito al tracciato della condotta e al relativo indennizzo. Lo stesso attore, per altro, aveva condizionato l'allacciamento della canalizzazione del convenuto all'iscrizione di una servitù “che regola obblighi e diritti delle parti” (doc. E) tant'è che in assenza della stipulazione di un contratto scritto di servitù scritto, egli stesso riteneva nullo l'accordo preliminare del 13 gennaio 2002 (doc. M).\nPer di più, le uniche prese di posizione del convenuto riguardavano il rifiuto delle proposte di convenzione dell'attore (cfr. doc. N e P), opposizione poi espressamente formalizzata il 23 dicembre 2005 (doc U). In circostanze del genere, la conclusione del primo giudice, secondo cui le trattative tra le parti non erano sfociate in un impegno definitivo comprendente tutti i punti essenziali del contratto di servitù, non può essere considerata errata.\n4. Esclusa una responsabilità per inadempienza contrattuale, il Pretore ha ritenuto semmai si potesse ipotizzare una responsabilità precontrattuale per culpa in contrahendo, la quale però si era prescritta per la decorrenza del termine annuale previsto dall'art. 60 CO. Ancorché non contestata, l'applicazione del diritto da parte del Pretore non è errata. Premesso che la parte che si rifiuti di esprimere nella forma giuridica un accordo precedentemente concluso si rende responsabile dei danni che ne derivano all’altra parte per quanto li potesse prevedere (Bucher in: Basler Kommentar, 4ª edizione, n. 83 ad art. 1 CO), le pretese fondate sulla responsabilità precontrattuale soggiacciono alla prescrizione annuale dell'art. 60 CO e non a quella decennale dell'art. 127 CO (DTF 134 III 395 consid. 4.3.2 con riferimenti). Ne discende che il reclamo, infondato, deve essere respinto.\n5. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie, di complessivi fr. 400.–, sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.\n3. Notificazione a:\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}