{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-10-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-2_2012-10-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113249&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "20d282b5cb04390a0ef0063376288736"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 30.10.2012 16.2012.2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Risarcimento danni - spese sostenute in vista del perfezionamento di un contratto di servitù - responsabilità contrattuale o per culpa in contrahendo - prescrizione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:47", "Checksum": "a8111e2f8580212f198469578def1aa8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 30.10.2012 16.2012.2\nRegesto:\nRisarcimento danni - spese sostenute in vista del perfezionamento di un contratto di servitù - responsabilità contrattuale o per culpa in contrahendo - prescrizione\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano 30 ottobre 2012/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo (“appello”) del 10 gennaio 2012 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 10 dicembre 2011 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa n. OA.2010.600 promossa con petizione 26 agosto 2010 nei confronti di |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. RE 1 è proprietario della particella n. 113 RFD di __________ che confina con la n. 103 appartenente a CO 1. In vista dell'allacciamento dei fondi alla rete di canalizzazione comunale, negli anni 2001/2002 tra i due proprietari ci sono state trattative per il passaggio delle condotte di CO 1 attraverso il fondo appartenente a RE 1, che non sono però state formalizzate in nessun contratto scritto. RE 1, secondo cui la sottoscrizione di un accordo scritto era una pura formalità, ha chiesto a CO 1 il rimborso delle spese sostenute in vista della promessa sottoscrizione del contratto di servitù, ovvero fr. 8874.05 per l'allestimento degli studi di fattibilità e le misurazioni, per le spese legali oltre a un'indennità per inadempienza contrattuale. Viste le resistenze di CO 1, RE 1 gli ha fatto notificare il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano, al quale l'escusso ha interposto opposizione.\nB. Con petizione 26 agosto 2010 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 8874.05 oltre accessori, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Nella sua risposta del 1° ottobre 2010 il convenuto ha preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione del credito dell'istante e ha proposto, nel merito, di respingere l'azione. Il 15 ottobre 2010 l'attore ha contestato l'eccezione di prescrizione. All'udienza del 23 novembre 2010, limitata alla discussione sull'eccezione, le parti hanno ribadito le loro posizioni.\nC. Statuendo il 10 dicembre 2011 il Pretore, esclusa una responsabilità per inadempienza contrattuale da parte del convenuto non avendo l'attore provato il perfezionamento di un accordo tra le parti, ha accertato l'intervenuta prescrizione di un'eventuale pretesa di risarcimento per una responsabilità precontrattuale del medesimo. Egli ha così respinto la petizione ponendo le spese, con un tassa di giustizia di fr. 500.–, a carico dell'attore, tenuto a rifondere al convenuto fr. 600.– per ripetibili.\nD. Con reclamo (“appello”) del 10 gennaio 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto poiché la sua pretesa di risarcimento danni si basa su un contratto sui generis concluso con il convenuto, donde un termine di prescrizione di dieci anni non ancora decorso. Nelle sue osservazioni del 1° febbraio 2012 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata emanata il 10 dicembre 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).\n3. RE 1 contesta l'applicazione del diritto da parte del primo giudice, ovvero la qualifica giuridica dallo stesso attribuita alle trattative intercorse tra le parti e non ritenute di natura contrattuale bensì precontrattuale, con conseguente applicazione di un termine di prescrizione annuale anziché quello decennale valido per le azioni contrattuali."}