che pertanto la sentenza deve essere annullata e gli atti ritornati al primo giudice affinché proceda al tentativo di conciliazione ai sensi degli art. 202 segg. CPC; che in considerazione dei motivi di annullamento del giudizio impugnato si prescinde dal prelievo di spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), e dall'assegnare un'indennità di inconvenienza al reclamante, l'accoglimento del reclamo non dipendendo dal suo agire, per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace del circolo di Giornico per procedere alla conciliazione. 2. Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano indennità. 3.