che, diversamente da quanto previsto per le procedure sommarie (art. 198 lett. a CPC), l'azione in oggetto soggiace all'obbligatorio tentativo di conciliazione da tenersi secondo gli art. 197 segg. CPC; che, per di più, il Giudice di pace non solo non ha proceduto alla procedura di conciliazione ma, dopo aver fissato al convenuto un termine per la risposta scritta, ha raccolto una sua risposta orale senza tenere l'udienza di dibattimento e senza concedere al medesimo la facoltà di esprimersi sulla replica dell'istante né sulla prova da lei presentata; che siffatto modo di procedere non può essere tutelato;