che il giudice applica il diritto d'ufficio, anche quello procedurale (art. 57 CPC; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 57 pag. 145); che nella fattispecie, a fronte di una domanda di rigetto dell'opposizione il primo giudice, verosimilmente a causa dell'assenza di un qualsiasi titolo di rigetto (tantomeno provvisorio come erroneamente concesso dal giudice), l'ha trattata quale azione ordinaria; che se per tale scelta nessun rimprovero può essergli mosso, lo stesso non essendo vincolato alle argomentazioni giuridiche delle parti (Trezzini, op cit., art. 57 pag. 137 e 138), egli è tuttavia incorso in un'errata applicazione del diritto processuale;