che con decisione 20 aprile 2012 il Giudice di pace, richiamata la dichiarazione di __________, ha accolto l'istanza con conseguente condanna del convenuto al pagamento di fr. 4775.– oltre accessori e rigettando in via provvisoria l'opposizione interposta al precetto esecutivo menzionato; che con reclamo 18 maggio 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento; che con osservazioni 18 giugno 2012 l’istante ha proposto il rigetto del reclamo; e considerando in diritto: che la documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;