che con istanza 27 febbraio 2012 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del Circolo di Giornico il rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo; che il Giudice di pace, considerata l'istanza quale azione ordinaria, l'ha trattata secondo la procedura semplificata di cui agli art. 243 segg. CPC, intimandola a RE 1 con un termine per l'inoltro delle sue osservazioni e convocando le parti all'udienza di discussione per il 27 marzo 2012; che il 23 marzo 2012 il convenuto si è presentato alla Giudicatura di pace dichiarando di opporsi all'istanza avendo già tacitato la controparte, posizione verbalizzata dal Giudice di pace;