– di sole spese postali. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato una valutazione dei fatti o un'applicazione del diritto manifestamente errati, deve essere respinto. 4. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili all'istante che ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie, di complessivi fr. 100.–, sono poste a carico della reclamante. 3. Notificazione a: | | –; –. | Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.