Certo l'istante avrebbe potuto meglio quantificare la spesa producendo la nota del suo consulente. Sennonché la conclusione del Giudice di pace secondo cui l'importo rivendicato è a tal punto modesto da poter essere riconosciuto senza ulteriori formalità, non appare manifestamente errata e quindi insostenibile, il primo giudice non avendo abusato del potere di apprezzamento che gli riconosce l'art. 42 cpv. 2 CO nella quantificazione del danno (Thévenoz, op. cit., n. 6 ad art. 103 CO). Al riguardo basti pensare che il costo di un invio raccomandato ammonta già a fr. 5.– di sole spese postali.