g ad art. 103 CO). b) Nella fattispecie, per ottenere il pagamento della sua prestazione l'istante ha dovuto notificare alla convenuta perlomeno quattro solleciti di pagamento (i tre di cui al suo scritto 28 settembre 2010 e quello del 29 gennaio 2011). Sulla base di tale accertamento, non contestato dalla reclamante, il fatto per il primo giudice di avere ritenuto giustificato il conferimento a un consulente dell'incarico di incassare l'onorario e di avere riconosciuto la richiesta di pagamento di fr. 25.– per le spese di richiamo non può ritenersi insostenibile. Certo l'istante avrebbe potuto meglio quantificare la spesa producendo la nota del suo consulente.