E per tale incombenza, l'istante ha dato un mandato a un terzo di incassare la sua nota d'onorario che la reclamante, pur non ritenendolo necessario, non ha contestato (cfr. sua risposta scritta 15 marzo 2012). Ora, che le prestazioni di questa terza persona rientrino nel concetto di danno, è indubbio. In effetti, il debitore in mora, quale era indubbiamente la convenuta già solo dopo la decorrenza infruttuosa del termine di 30 giorni previsto nella nota emessa il 29 marzo 2010 (doc. 1; Thévenoz in Commentaire romand du Code des obligations I, 2006, n. 24 ad art. 102 CO), è responsabile del danno per il tardato adempimento (art. 103 cpv.