La reclamante censura alcuni giudizi espressi dal primo giudice nella decisione impugnata in merito al comportamento da lei tenuto all'udienza del 15 marzo 2012. Ora, a prescindere dal fatto che al riguardo le opinioni appaiono discordanti, oggetto di impugnativa può essere solo il dispositivo della decisione e non i suoi considerandi, che come tali non acquisiscono forza di cosa giudicata, salvo nel caso in cui – estraneo alla fattispecie – il dispositivo della sentenza rinvii espressamente ai considerandi (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 59 pag. 193). Ciò premesso sulla questione non occorre dilungarsi.