– di spese esecutive, al quale l'escussa ha interposto opposizione. B. Ottenuta dal Giudice di pace del circolo della Navegna l'autorizzazione ad agire, con istanza 30 giugno 2011 il CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo giudice postulandone la condanna al pagamento di fr. 25.– oltre alle spese esecutive di fr. 10.– così come il rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza del 15 marzo 2012, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. C. Statuendo il 29 marzo 2012 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha condannato la convenuta al pagamento di fr.