{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-03-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-27_2013-03-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=114161&nX40_KEY=4711112&nTrefferzeile=81&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ea9a49f44ef7e2ddc0d922b0441bc0b5"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.2012.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.03.2013 16.2012.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mandato - oggetto di impugnativa - dispositivo e non considerandi - debitore in mora - incasso di spese amministrative e di sollecito"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:32:06", "Checksum": "5260873032e99aee9d70c2e0c224bdd5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.03.2013 16.2012.27\nRegesto:\nMandato - oggetto di impugnativa - dispositivo e non considerandi - debitore in mora - incasso di spese amministrative e di sollecito\n\n\nb) Nella fattispecie, per ottenere il pagamento della sua prestazione l'istante ha dovuto notificare alla convenuta perlomeno quattro solleciti di pagamento (i tre di cui al suo scritto 28 settembre 2010 e quello del 29 gennaio 2011). Sulla base di tale accertamento, non contestato dalla reclamante, il fatto per il primo giudice di avere ritenuto giustificato il conferimento a un consulente dell'incarico di incassare l'onorario e di avere riconosciuto la richiesta di pagamento di fr. 25.– per le spese di richiamo non può ritenersi insostenibile. Certo l'istante avrebbe potuto meglio quantificare la spesa producendo la nota del suo consulente. Sennonché la conclusione del Giudice di pace secondo cui l'importo rivendicato è a tal punto modesto da poter essere riconosciuto senza ulteriori formalità, non appare manifestamente errata e quindi insostenibile, il primo giudice non avendo abusato del potere di apprezzamento che gli riconosce l'art. 42 cpv. 2 CO nella quantificazione del danno (Thévenoz, op. cit., n. 6 ad art. 103 CO). Al riguardo basti pensare che il costo di un invio raccomandato ammonta già a fr. 5.– di sole spese postali. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato una valutazione dei fatti o un'applicazione del diritto manifestamente errati, deve essere respinto.\n4. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili all'istante che ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie, di complessivi fr. 100.–, sono poste a carico della reclamante.\n3. Notificazione a:\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La cancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}