{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-03-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-27_2013-03-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=114161&nX40_KEY=4921765&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ea9a49f44ef7e2ddc0d922b0441bc0b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.03.2013 16.2012.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mandato - oggetto di impugnativa - dispositivo e non considerandi - debitore in mora - incasso di spese amministrative e di sollecito"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:37:44", "Checksum": "61d2cdbfc01f0e57f66eab057f57d998", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.03.2013 16.2012.27\nRegesto:\nMandato - oggetto di impugnativa - dispositivo e non considerandi - debitore in mora - incasso di spese amministrative e di sollecito\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano 14 marzo 2013/sdb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\ncancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 8 maggio 2012 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 29 marzo 2012 dal Giudice di pace del circolo della Navegna, nella __________ (mandato) promomossa con istanza 30 giugno 2011 dal |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 29 marzo 2010 il CO 1 ha trasmesso a RE 1 una nota professionale di fr. 42.20 per una consultazione medica da lui eseguita il 2 febbraio 2010. Il pagamento di tale nota, più volte sollecitato per il tramite di __________, è stato effettuato l'11 febbraio 2011. Il 1° marzo 2011 il CO 1, sempre per __________, ha invitato la paziente a pagare fr. 25.– per “spese amministrative” e “nuovi richiami”, facendole poi notificare il precetto esecutivo n. __________ dall'UEF di Locarno per l'incasso di quest'importo oltre a fr. 10.– di spese esecutive, al quale l'escussa ha interposto opposizione.\nB. Ottenuta dal Giudice di pace del circolo della Navegna l'autorizzazione ad agire, con istanza 30 giugno 2011 il CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo giudice postulandone la condanna al pagamento di fr. 25.– oltre alle spese esecutive di fr. 10.– così come il rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza del 15 marzo 2012, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza.\nC. Statuendo il 29 marzo 2012 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 35.–, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno.\nE. Con reclamo dell'8 maggio 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto riconoscendo all'istante un danno non comprovato. Al reclamo la controparte non ha formulato osservazioni.\nConsiderando\nin diritto: 1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2).\n2. La reclamante censura alcuni giudizi espressi dal primo giudice nella decisione impugnata in merito al comportamento da lei tenuto all'udienza del 15 marzo 2012. Ora, a prescindere dal fatto che al riguardo le opinioni appaiono discordanti, oggetto di impugnativa può essere solo il dispositivo della decisione e non i suoi considerandi, che come tali non acquisiscono forza di cosa giudicata, salvo nel caso in cui – estraneo alla fattispecie – il dispositivo della sentenza rinvii espressamente ai considerandi (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 59 pag. 193). Ciò premesso sulla questione non occorre dilungarsi.\n3. Il primo giudice ha accolto la pretesa dell'istante volta al pagamento delle spese amministrative e di sollecito sostenute per l'incasso del suo onorario, ritenendola sufficientemente liquida. Di diverso avviso la reclamante secondo la quale, a fronte delle sue contestazioni, l'istante non ha provato i presupposti dell'art. 106 CO sul quale basa la sua pretesa, in particolare di aver subito un maggior danno a dipendenza del suo ritardo nel pagamento della sua fattura.\na) Contrariamente a quanto preteso dalla reclamante, l'istante non ha mai fatto alcun riferimento all'art. 106 CO, ma si è limitato a chiedere il risarcimento delle spese sostenute per incassare il suo onorario. E per tale incombenza, l'istante ha dato un mandato a un terzo di incassare la sua nota d'onorario che la reclamante, pur non ritenendolo necessario, non ha contestato (cfr. sua risposta scritta 15 marzo 2012). Ora, che le prestazioni di questa terza persona rientrino nel concetto di danno, è indubbio. In effetti, il debitore in mora, quale era indubbiamente la convenuta già solo dopo la decorrenza infruttuosa del termine di 30 giorni previsto nella nota emessa il 29 marzo 2010 (doc. 1; Thévenoz in Commentaire romand du Code des obligations I, 2006, n. 24 ad art. 102 CO), è responsabile del danno per il tardato adempimento (art. 103 cpv. 1 CO). In questo senso essa deve risarcire al creditore le spese sostenute per ottenere la prestazione (Thévenoz, op. cit., n. 5 lett. g ad art. 103 CO)."}