cit., art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art 321), donde l'irricevibilità del reclamo; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di indennità all'attrice, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 322 CPC decide: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Le spese giudiziarie, di complessivi fr. 150.–, sono poste a carico del reclamante. 3. Notificazione a: | | – ; – . | Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Stabio.