che infatti, a fronte degli accertamenti del Giudice di pace secondo cui il convenuto non aveva provato un intervento difettoso da parte dell'istante (cfr. Gauch, Le contrat d'entreprise, Friburgo 1999, n. 1507), il reclamante sostiene di aver presentato al giudice la necessaria documentazione a comprova del difetto e della sua tempestiva notifica; che dagli atti trasmessi dalla Giudicatura di pace non vi è traccia di documentazione prodotta dal convenuto; che, al contrario, dal verbale di udienza del 25 aprile 2012, sottoscritto dal convenuto senza alcuna riserva, risulta espressamente che “la parte convenuta non ha prodotto nessuna documentazione”;