che il reclamo, indirizzato al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, è stato trasmesso a questa Camera, competente a decidere i reclami contro le decisioni dei giudici di pace (art. 48 lett. d n. 1 LOG); che la documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni; che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b); che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv.