che statuendo il 3 maggio 2012 il Giudice di pace, preso atto come il convenuto non avesse prodotto nessun documento a sostegno delle sue contestazioni, ha accolto l'istanza condannandolo al pagamento di fr. 2034.90 oltre interessi del 5% dal 31 ottobre 2011 e rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo; che con reclamo 7 maggio 2012 RE 1 è insorto contro il giudizio appena citato; che l'atto non è stato oggetto di notificazione; e considerando in diritto: che il reclamo, indirizzato al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, è stato trasmesso a questa Camera, competente a decidere i reclami contro le decisioni dei giudici di pace (art. 48 lett.