Essa va dunque promossa contro la comunione dei comproprietari, chiamata appunto a tutelare la gestione delle parti comuni anche se concesse in uso riservato a un condomino. Ne discende che respingendo l'azione poiché al convenuto difettava la legittimazione passiva, il Pretore non è incorso in un'errata applicazione del diritto. Ciò posto il reclamo, infondato, deve essere respinto. 5. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2.