I, 5ª edizione, pag. 450 n. 1272a). e) Ciò premesso, nella misura in cui, come in concreto, il processo tende in definitiva all'interpretazione del contenuto e della portata di una servitù gravante il fondo base senza che ciò comporti un'iscrizione o una modifica del registro fondiario, l'azione deve considerarsi rientrare ancora nella gestione delle parti comuni che compete alla comunione dei comproprietari. Essa va dunque promossa contro la comunione dei comproprietari, chiamata appunto a tutelare la gestione delle parti comuni anche se concesse in uso riservato a un condomino.