L'art. 737 cpv. 3 CC evoca come possibile perturbatore il proprietario del fondo serviente, ma l'azione può essere diretta contro qualsiasi autore diretto o indiretto di una molestia. Se il fondo serviente è una comproprietà e chi intralcia – o minaccia di intralciare – l'esercizio della servitù è un comproprietario, l'azione va rivolta contro tutti i comproprietari riuniti in litisconsorzio necessario. Trattandosi di un fondo in proprietà per piani, la questione è di sapere se la causa vada promossa contro tutti i comproprietari, alla stregua di litisconsorti necessari, o contro la comunione dei comproprietari (RtiD II-2008 pag. 661 consid.