Secondo il reclamante, il primo giudice non ha considerato che la parte del fondo base gravata dalla nota servitù è sì una parte comune ma è attribuita in uso esclusivo al convenuto, ciò che giustifica la sola legittimazione passiva di quest'ultimo. 4. a) Nella fattispecie non è in discussione che la parte di giardino della particella n. 644, ove è stato posato il caminetto-grill, appartenga alle parti comuni del condominio e che tale parte sia stata concessa al convenuto in “uso riservato” (diritto d'uso preclusivo: v. art. 712g cpv.