Sulla base di questi accertamenti il primo giudice ne ha dedotto che la lite rientrava nella competenza della comunione dei comproprietari contro la quale l'azione doveva essere promossa. Secondo il reclamante, il primo giudice non ha considerato che la parte del fondo base gravata dalla nota servitù è sì una parte comune ma è attribuita in uso esclusivo al convenuto, ciò che giustifica la sola legittimazione passiva di quest'ultimo. 4.