Il reclamante si duole di un'errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice che ha erroneamente escluso la legittimazione passiva del convenuto. Nelle sue osservazioni del 25 maggio 2012 CO 1 propone il rigetto del reclamo. Considerando in diritto: 1. Per l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili, mediante reclamo, le decisioni inappellabili di prima istanza finali, incidentali e in materia di provvedimenti cautelari. Presentato contro una decisione che ha posto fine alla lite in una causa con un valore di fr. 6000.–, il reclamo a questa Camera, tempestivo, è ricevibile.