Con decisione del 23 marzo 2012 il Pretore ha accertato la legittimazione attiva dell'attore ma ha negato quella passiva del convenuto, l'azione dovendo essere proposta nei confronti della comunione dei comproprietari. Egli ha così dichiarata la petizione inammissibile ponendo le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.– a carico dell'attore, tenuto a rifondere al convenuto fr. 600.– per ripetibili. D. Con reclamo del 24 aprile 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il reclamante si duole di un'errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice che ha erroneamente escluso la legittimazione passiva del convenuto.