Nelle sue osservazioni del 9 gennaio 2012 il convenuto ha eccepito la legittimazione attiva dell'attore, lo stesso avendo nel frattempo donato il suo fondo alla figlia, così come la sua legittimazione passiva, la servitù litigiosa gravando il fondo base donde la necessità di convenire in giudizio tutti i comproprietari. Nel merito egli ha proposto di respingere l'azione contestando una qualsiasi violazione della servitù, la presenza del suo camino-grill non arrecando alcuno disturbo all'attore e non potendo in particolare essere considerato un infisso.