{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-02-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-25_2013-02-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=114160&nX40_KEY=4921765&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fd3971e6215c0a8aa2caa58d9cc1f9f7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 26.02.2013 16.2012.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Azione confessoria - interpretazione servitù che grava fondo base di una PPP - legittimazione passiva"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:37:40", "Checksum": "9ac97c746ca91b1af3f9e41bb1d376d6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 26.02.2013 16.2012.25\nRegesto:\nAzione confessoria - interpretazione servitù che grava fondo base di una PPP - legittimazione passiva\n\n\n4. a) Nella fattispecie non è in discussione che la parte di giardino della particella n. 644, ove è stato posato il caminetto-grill, appartenga alle parti comuni del condominio e che tale parte sia stata concessa al convenuto in “uso riservato” (diritto d'uso preclusivo: v. art. 712g cpv. 4 nCC). Ciò premesso, il solo quesito litigioso è quello di sapere se il Pretore, nel ritenere che l'azione dovesse essere promossa nei confronti della comunione dei comproprietari, abbia applicato erroneamente il diritto.\nb) Per quanto attiene alla natura dell'azione proposta dall'attore, essa non può essere un'azione negatoria sulla base dell'art. 641 cpv. 2 CC o di responsabilità sulla base dell'art. 679 CC, l'interessato non pretendendo la presenza di immissioni dirette o indirette (ovvero gli eccessi del vicino) a danno della sua proprietà. La causa intentata dall'attore si presenta come un’azione confessoria che permette al titolare di una servitù di fare tutto ciò che è necessario per la sua conservazione e per il suo esercizio nei confronti di chiunque gli impedisca o gli renda più difficile l'esercizio del suo diritto (art. 737 cpv. 1 CC; Petitpierre in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 11 ad art. 737 CC; Liver in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1980, n. 180 ad art. 737 CC). L'art. 737 cpv. 3 CC evoca come possibile perturbatore il proprietario del fondo serviente, ma l'azione può essere diretta contro qualsiasi autore diretto o indiretto di una molestia. Se il fondo serviente è una comproprietà e chi intralcia – o minaccia di intralciare – l'esercizio della servitù è un comproprietario, l'azione va rivolta contro tutti i comproprietari riuniti in litisconsorzio necessario. Trattandosi di un fondo in proprietà per piani, la questione è di sapere se la causa vada promossa contro tutti i comproprietari, alla stregua di litisconsorti necessari, o contro la comunione dei comproprietari (RtiD II-2008 pag. 661 consid. 3).\nc) Ora, ove l'azione confessoria riguardi parti comuni della proprietà per piani, non tenda all'iscrizione o a una qualsivoglia modifica del registro fondiario né comporti un aggravio di oneri per i comproprietari, la lite rientra nella gestione delle parti comuni che compete alla comunione dei comproprietari (I CCA sentenza inc. 11.2006.46 del 23 aprile 2008, consid. 3e). Tale conclusione è stata giudicata “comprensibile e pertinente” (Wermelingen in: CFPG, Questions actuelles sur la proprieté par étages, collana gialla, Lugano 2011, pag. 12).\nd) Relativamente alle parti comuni concesse in uso riservato, un diritto d'utilizzazione su una parte comune ha una funzione esclusiva nei confronti degli altri comproprietari non autorizzati (Wermelinger in: Zürcher Kommentar, Zurigo 2010, n. 179 alle note introduttive agli art. 712a- 712t CC). Un tale diritto, tuttavia, non conferisce di regola al suo titolare un diritto di amministrazione più esteso sulla parte comune interessata (Wermelinger, La propriété par étages, Friburgo 2002, n. 179 ad art. 712a CC). Anzi, un diritto d'uso riservato non può avere un'estensione tale da conferire al condomino un diritto di godere e di sistemare la parte comune equiparabile a un diritto esclusivo su una parte dell'immobile (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 5ª edizione, pag. 450 n. 1272a).\ne) Ciò premesso, nella misura in cui, come in concreto, il processo tende in definitiva all'interpretazione del contenuto e della portata di una servitù gravante il fondo base senza che ciò comporti un'iscrizione o una modifica del registro fondiario, l'azione deve considerarsi rientrare ancora nella gestione delle parti comuni che compete alla comunione dei comproprietari. Essa va dunque promossa contro la comunione dei comproprietari, chiamata appunto a tutelare la gestione delle parti comuni anche se concesse in uso riservato a un condomino. Ne discende che respingendo l'azione poiché al convenuto difettava la legittimazione passiva, il Pretore non è incorso in un'errata applicazione del diritto. Ciò posto il reclamo, infondato, deve essere respinto.\n5. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie, di complessivi fr. 350.–, sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n– ; – .\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La cancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}