{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-02-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-25_2013-02-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=114160&nX40_KEY=4921765&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fd3971e6215c0a8aa2caa58d9cc1f9f7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 26.02.2013 16.2012.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Azione confessoria - interpretazione servitù che grava fondo base di una PPP - legittimazione passiva"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:37:40", "Checksum": "9ac97c746ca91b1af3f9e41bb1d376d6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 26.02.2013 16.2012.25\nRegesto:\nAzione confessoria - interpretazione servitù che grava fondo base di una PPP - legittimazione passiva\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\ncancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo del 25 aprile 2012 presentato dall'\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 23 marzo 2012 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2011.354 (azione confessoria) promossa con istanza 25 ottobre 2011 nei confronti del |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto A. RE 1 è proprietario della particella n. 639 RFD __________, che confina con la particella n. 644, sottoposta al regime della proprietà per piani di cui CO 1 è titolare dell'unità n. 15446. La particella n. 639 beneficia di una servitù prediale “restrizione di destinazione” a carico della n. 644, e più precisamente di una striscia di terreno del medesimo, parte comune del condominio, che “dovrà essere destinata esclusivamente ad area verde o prato; in particolare non potranno essere costruiti o posati né piscine né altri infissi”. Su tale parte comune, concessa in uso riservato a CO 1, è stato posato un caminetto-grill. Il 17 novembre 2010 RE 1 ha chiesto a CO 1 la rimozione di questo caminetto, senza esito.\nB. Ottenuta il 29 luglio 2011 l'autorizzazione ad agire, con petizione 25 ottobre 2011 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere la rimozione del caminetto in contrasto con la servitù. Nelle sue osservazioni del 9 gennaio 2012 il convenuto ha eccepito la legittimazione attiva dell'attore, lo stesso avendo nel frattempo donato il suo fondo alla figlia, così come la sua legittimazione passiva, la servitù litigiosa gravando il fondo base donde la necessità di convenire in giudizio tutti i comproprietari. Nel merito egli ha proposto di respingere l'azione contestando una qualsiasi violazione della servitù, la presenza del suo camino-grill non arrecando alcuno disturbo all'attore e non potendo in particolare essere considerato un infisso. All'udienza del 1° marzo 2012, indetta per la discussione sulle eccezioni sollevate dal convenuto, le parti hanno riconfermato le loro posizioni.\nC. Con decisione del 23 marzo 2012 il Pretore ha accertato la legittimazione attiva dell'attore ma ha negato quella passiva del convenuto, l'azione dovendo essere proposta nei confronti della comunione dei comproprietari. Egli ha così dichiarata la petizione inammissibile ponendo le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.– a carico dell'attore, tenuto a rifondere al convenuto\nfr. 600.– per ripetibili.\nD. Con reclamo del 24 aprile 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il reclamante si duole di un'errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice che ha erroneamente escluso la legittimazione passiva del convenuto. Nelle sue osservazioni del 25 maggio 2012 CO 1 propone il rigetto del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Per l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili, mediante reclamo, le decisioni inappellabili di prima istanza finali, incidentali e in materia di provvedimenti cautelari. Presentato contro una decisione che ha posto fine alla lite in una causa con un valore di\nfr. 6000.–, il reclamo a questa Camera, tempestivo, è ricevibile.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).\n3. Per quanto attiene ai fatti, il Pretore ha accertato che la servitù in esame grava il fondo base n. 644 RFD __________, é sottoposta al regime della proprietà per piani di cui il convenuto è titolare di un'unità, e che essa ha per oggetto una limitazione di destinazione che interessa una striscia di terreno che costituisce una parte comune del condominio. Sulla base di questi accertamenti il primo giudice ne ha dedotto che la lite rientrava nella competenza della comunione dei comproprietari contro la quale l'azione doveva essere promossa. Secondo il reclamante, il primo giudice non ha considerato che la parte del fondo base gravata dalla nota servitù è sì una parte comune ma è attribuita in uso esclusivo al convenuto, ciò che giustifica la sola legittimazione passiva di quest'ultimo."}