v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_638/2011 del 21 ottobre 2011 consid. 1 e 2); che quindi, l'”ordinanza” 13 aprile 2012 non è un atto impugnabile, di modo che il reclamo sfugge a qualsiasi esame; che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 322 CPC e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria decide: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Le spese giudiziarie, di complessivi fr. 150.–, sono poste a carico del reclamante. 3. Notificazione a: