che in una recente sentenza del 4 ottobre 2011, pubblicata in DTF 137 III 417, il Tribunale federale, dopo avere ricordato che per il Codice di diritto processuale civile svizzero i provvedimenti “supercautelari” ordinati non sottostanno a impugnazione come tali, ha ritenuto, sulla scorta di diverse opinioni dottrinali, che ciò valesse anche in caso di reiezione della richiesta di provvedimento superprovvisionale (consid. 1.3; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_638/2011 del 21 ottobre 2011 consid.