Ne discende che l'apprezzamento del primo giudice resiste alla critica. d) Quanto all'entità della pretesa, essa non è mai stata oggetto di contestazione, davanti al primo giudice la convenuta non ha mai messo in discussione né il numero di ore fatturate né la tariffa oraria di fr. 100.– applicata dall'istante, limitandosi a sostenere il carattere gratuito delle sue prestazioni. Ciò posto, il reclamo deve essere respinto. 4. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare un'indennità di inconvenienza all'istante che si è rimessa al giudizio di questa Camera. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2.