c) In concreto, incombeva quindi alla convenuta provare che l'attività svolta dall'istante e concretizzatasi nell'allestimento di svariati progetti, schizzi e preventivi aventi per oggetto proposte di nuovo arredo per il suo centro dialisi, non era soggetta a remunerazione. Sennonché, dalle risultanze istruttorie non emerge nulla in tal senso, la convenuta non avendo indicato nessun motivo per il quale l'istante avrebbe dovuto ideare e realizzare la progettazione del nuovo arredo del suo centro gratuitamente. Ne discende che l'apprezzamento del primo giudice resiste alla critica. d)