In questo senso se, secondo le circostanze, la prestazione fornita dal mandatario avviene di regola a titolo oneroso, la conclusione di un accordo circa la sua remunerazione è presunta, di modo che spetta alla parte che contesta il carattere oneroso della prestazione provare che i servizi resi lo sono stati a titolo gratuito (Werro in: Commentaire romand, CO I, Basilea 2003, n. 40 ad art. 394 CO). c) In concreto, incombeva quindi alla convenuta provare che l'attività svolta dall'istante e concretizzatasi nell'allestimento di svariati progetti, schizzi e preventivi aventi per oggetto proposte di nuovo arredo per il suo centro dialisi, non era soggetta a remunerazione.