Fellmann in: Berner Kommentar, 1992, n. 163 ad art. 304 CO), anche per questo tipo di contratto non esiste più la presunzione della gratuità delle prestazioni del mandatario (art. 394 cpv. 3 CO). L'onerosità del mandato costituisce oggi la regola e la gratuità l'eccezione (Fellmann, op. cit., n. 388 e 389 ad art. 394 CO). In questo senso se, secondo le circostanze, la prestazione fornita dal mandatario avviene di regola a titolo oneroso, la conclusione di un accordo circa la sua remunerazione è presunta, di modo che spetta alla parte che contesta il carattere oneroso della prestazione provare che i servizi resi lo sono stati a titolo gratuito (Werro in: