Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 893, n. 2 ad art. 190). Ciò non basta tuttavia a ritenere errato il convincimento del primo giudice che ha considerato le prove documentali prodotte dall'istante sufficienti a sostanziare il carattere oneroso dell'attività da questa svolta a favore della convenuta e la sua entità. Posto che l'attività di progettazione svolta dall'istante si inserisce nell'ambito della qualifica del contratto di mandato (Weber in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 9 ad art. 394 CO; Fellmann in: