Essa ha però precisato che la gratuità era condizionata all'acquisto del mobilio proposto (cfr. istanza del 2 settembre 2011), allegazione che la convenuta non ha contestato essendosi limitata a sostenere di non aver mai dato “incarico alla qui istante di prestare qualsivoglia servizio dietro pagamento“ (cfr. sua risposta scritta del 20 settembre 2011). b) Sia come sia, è vero che l'istante non ha prodotto alcun elemento dal quale si possa dedurre l'impegno esplicito della convenuta di onorare le sue prestazioni.