La reclamante sostiene che l'istante non ha dimostrato, come le incombeva, la pattuizione di una prestazione a titolo oneroso né l'entità della stessa, tanto più che nessuna documentazione a sostegno dell'attività svolta dalla controparte le è stata recapitata. a) Per quanto attiene alla prova del carattere oneroso delle prestazioni, è vero che per sua stessa ammissione l'istante aveva in un primo momento rilevato di aver inizialmente concordato con la convenuta la gratuità delle sue prestazioni di progettazione. Essa ha però precisato che la gratuità era condizionata all'acquisto del mobilio proposto (cfr.